A cura Dr. Maurizio Valbonesi
La nuova normativa della crisi d’impresa e della composizione negoziata, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) fino al recente D.L. 118/2021 (Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale), oltre al novellato art. 2086 del cod. civ., inducono l’imprenditore ad effettuare un monitoraggio continuo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda al fine di prevenire lo stato di crisi anticipandone gli interventi adeguati.
I bilanci intermedi, così come indicati dal Principio Contabile OIC 30, sono uno strumento indispensabile per svolgere il suddetto monitoraggio periodico. In questo articolo si affronteranno i principi di redazione del bilancio intermedio ed un caso pratico.
1) Redazione del Bilancio intermedio
Il Documento allegato al decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 28/09/2021, nella Sezione II “CHECK LIST particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l’analisi della sua coerenza”, al paragrafo 2.1 chiede all’imprenditore: “L’impresa dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni? ….”.
Il riferimento è al principio contabile OIC 30, il quale sancisce (par. 3.3) che “i bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d’esercizio…..Ciò equivale a considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo esercizio, ancorché di durata inferiore all’anno”. Inoltre al par. 3.2: “…il bilancio intermedio deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota illustrativa. Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425 cod. civ. per il bilancio di esercizio”.
È palese quindi che il bilancio intermedio deve contenere le medesime rettifiche che di norma si effettuano al 31/12 prima del bilancio d’esercizio, in particolare il principio contabile OIC 30 fa riferimento ai seguenti specifici criteri di valutazione e a cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti:
- Costi di ricerca e sviluppo, sostenuti nel corso dell’esercizio possono essere provvisoriamente capitalizzati, rinviando a fine esercizio la verifica dell’esistenza dei requisiti per la loro capitalizzazione;
- Costi di manutenzione, devono essere imputati solo se sostenuti, evitando l’accantonamento per interventi programmati;
- Premi di fine anno (su vendite o acquisti) vanno prudenzialmente stimati e imputati al bilancio intermedio;
- Ammortamento delle immobilizzazioni, utilizzando l’aliquota annua opportunamente ridotta in proporzione alla durata del periodo intermedio rispetto all’intero esercizio;
- Rimanenze di magazzino, vanno valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio annuale;
- Imposte sul reddito, da commisurare rispetto all’utile lordo del periodo.
Al bilancio intermedio è bene allegare la Nota illustrativa, che conterrà ovviamente informazioni meno dettagliate della nota integrativa del bilancio d’esercizio, ma di cui comunque l’OIC 30 ne indica il contenuto minimo, tra cui la descrizione dei principi di valutazione, incidenza delle stagionalità, stime su valori economici la cui determinazione si avrà solo a fine anno, criterio di calcolo delle imposte, altre informazioni rilevanti.
La periodicità del monitoraggio dipende dalle esigenze specifiche di controllo, e può essere mensile/trimestrale/semestrale, anche se è consigliabile almeno un controllo per trimestre.
Ovviamente i valori del bilancio intermedio vanno riportati all’interno degli schemi di bilancio di cui agli artt. 2424 e 2425 cod. civ. possibilmente comparandone i risultati con l’ultimo bilancio approvato al fine di individuarne le differenze.
Vediamo il caso pratico e analizziamo le singole fasi di lavoro.
Fase 1: dal sistema informativo contabile si ottiene la stampa della situazione contabile aggiornata (bilancio di verifica);
Fase 2: si provvede a determinare le rettifiche applicando i criteri di valutazione di cui sopra;
Fase 3: si compilano gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli artt. 2424 e 2425 cod. civ., affiancando anche i dati dell’ultimo bilancio approvato;
Fase 4: si provvede a riclassificare i suddetti bilanci e a determinare i principali indicatori al fine di valutarne la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Analizziamo ora sinteticamente l’operatività delle singole fasi.
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- Fase 1: si provvede a stampare una situazione dei conti (bilancio di verifica) con i rispettivi saldi per eccedenza, che sarà la base per le valutazioni intermedie.
- Fase 2: le rettifiche vanno effettuate extra contabilmente, senza intaccare i valori contabili del sistema informativo (valutazione delle rimanenze finali di magazzino, calcolo proporzionale delle quote di ammortamento, stima di costi e ricavi la cui conoscenza completa si potrà avere a fine esercizio, stima delle imposte, ecc.)
- Fase 3: i dati così rettificati vanno inseriti negli schemi di bilancio a stati comparati unitamente all’ultimo bilancio approvato.





